3 mar 2008

Sentenza Cassazione Sez. II del 25 Marzo 2004 n. 5974

Impianto centralizzato di riscaldamento distacco
Il condomino può rinunciare al servizio del riscaldamento distaccandosi dall’impianto comune centralizzato, senza autorizzazione dell’assemblea; purché dal distacco non derivino maggiori spese per gli altri condomini né problemi di efficienza dell’impianto.Il condomino che si distacca dovrà sostenere solo le spese relative alla conservazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento e non anche quelle per il suo uso.

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