23 mar 2008

Quesiti del 18.03.08

Quesito
Un edificio condominiale necessita di lavori urgenti ed improrogabili. Si domanda come l’amministratore si debba comportare in tale circostanza.

Parere
Dal combinato disposto degli artt. 1130, n. 3 e 1135, 1° comma, n. 4, ed ultimo comma del codice civile, si desume quanto segue:
a) l'amministratore può sostenere anche senza preventiva delibera dell'assemblea le spese di ordinaria amministrazione;
b) i lavori di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente deliberati dall'assemblea, salvo che rivestano carattere di urgenza;
c) ove ricorra l'ipotesi di urgenza, l'amministratore può eseguirli anche senza preventiva delibera, ma deve riferirne alla prima assemblea.

Quesito
In un condominio è stato riscontrato un problema di umidità nei muri perimetrali al piano terra. Si chiede come debbano essere ripartite le spese necessarie per la ricerca della causa e l'eventuale manutenzione.

Parere
Le spese per la ricerca devono essere anticipate dal condominio e ripartite provvisoria-mente tra tutti secondo i valori millesimali o il diverso criterio eventualmente previsto dal regolamento di condominio.
Accertato quale sia la causa del danno, se essa è da imputarsi alle parti comuni, tale criterio verrà esteso anche alla ripartizione delle spese di manutenzione.
Ove dovesse invece essere individuata ed accertata una responsabilità dei singoli con-dòmini, nel senso che la causa del danno venga ascritta ad una delle proprietà esclusive, tutte le spese, sia di ricerca che di manutenzione, dovranno essere poste in via definitiva a carico del responsabile.

Quesito
Un condominio ha deliberato, tempo addietro, dei lavori di manutenzione straordinaria che l'amministratore dell’epoca non ha provveduto ad eseguire senza motivazione alcuna. L’attuale amministratore domanda come debba comportarsi in relazione a quella delibera, tenendo conto che i condòmini nel frattempo hanno cambiato idea sul tipo di lavoro e sul relativo riparto.

Parere
Suggeriamo al nuovo amministratore di convocare un’assemblea straordinaria per deli-berare nuovamente sullo stesso argomento relativo al lavoro precedentemente delibe-rato e mai eseguito.
Rammentiamo che l'assemblea è sovrana e può sempre deliberare sia in ordine alla re-voca di decisioni precedentemente prese sia in merito alla loro conferma.
Fonte Confedilizia.

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