12 mar 2008

Quesiti del 12.03.08

Quesito
Alcuni fornitori di servizi di un condominio (tra i quali l'antennista e l'impresa di pulizie), hanno consegnato all'amministratore le loro fatture senza la ritenuta d'acconto del 4% in quanto - come trascritto sulle fatture in questione - "operazione effettuata ai sensi dell‘articolo 1, comma 100, legge finanziaria 2008". Si chiede un parere in proposito.

Parere
La procedura è corretta (se ad attuarla sono i soggetti effettivamente interessati dalla nuova normativa). La ritenuta del 4% non si applica sui corrispettivi delle prestazioni rese dalle persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le attività minime previsto dall'art 1, commi 96-117, della legge finanziaria 2008.
L'esonero è subordinato all'acquisizione di una apposita dichiarazione da parte dell'amministratore condominiale, con la quale gli interessati attestino di usufruire del sopracitato regime agevolato (ovvero di quello previsto per le nuove iniziative imprendi-toriali) e che pertanto il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.

Quesito
L'amministratore vorrebbe chiedere all'assemblea di un condominio da egli stesso am-ministrato di aggiornare il proprio compenso, prevedendo anche - ed ex novo rispetto all'incarico originariamente ricevuto - il pagamento del lavoro svolto per attività straordi-narie. Chiede un parere al riguardo.

Parere
La soluzione di sottoporre alla valutazione dell'assemblea la questione relativa al com-penso per attività straordinaria, sembra non solo opportuna, ma necessaria, atteso che, secondo la giurisprudenza ormai prevalente sul punto, il compenso straordinario non è dovuto se non viene espressamente approvato in sede assembleare.
Ora, mentre il compenso straordinario per l'attività connessa a lavori di manutenzione straordinaria può essere deliberato di volta in volta contestualmente alla delibera relati-va alla approvazione dei lavori stessi, per le altre attività esulanti dalla ordinaria ammi-nistrazione, la questione andrebbe sottoposta all'assemblea all'atto della nomina o della conferma.
L'amministratore potrebbe porre all'ordine del giorno la voce "Nomina dell'amministratore. Suo compenso per attività ordinaria e per attività straordinaria", oppure inserire tale voce nel preventivo del prossimo anno sottoponendolo ad approvazione e spiegando all'assemblea le ragioni dell'inserimento della voce stessa.


Quesito
Una condomina - che in occasione della separazione dal marito ha avuto in assegna-zione la casa - ha chiesto all'amministratore di predisporre una contabilità distinta delle spese tra lei (conduttrice) e il suo ex marito. L'amministratore si chiede se, in casi come questi, ha un obbligo specifico ad eseguire tale ripartizione oppure se il suo dovere sia esclusivamente di redigere il consueto bilancio consuntivo e preventivo.

Parere
In base alla legislazione vigente le attribuzioni dell’amministratore, previste dall’art. 1130 del codice civile, da leggi speciali e/o dal regolamento di condominio, sono limitate e circoscritte alla gestione delle parti comuni.
Nessun obbligo ha quindi l’amministratore di redigere contabilità separate, né di svolgere attività che attengono a rapporti privati tra condòmini, né tantomeno con terzi soggetti. L’obbligo di svolgere tali attività potrebbe sussistere solo in forza di un separato e specifico mandato conferito dal soggetto interessato, ma comunque al di fuori del rapporto di mandato che intercorre tra detto amministratore e il condominio. Fonte Confedilizia

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