26 lug 2010

Quesiti del 26.07.10

Quesito
Un condomino, proprietario di due unità ad uso commerciale, contesta l'addebito delle spese per la pulizia delle parti comuni e chiede di esserne esentato, ai sensi dell'art. 1123, 2° comma del codice civile, sul presupposto che di tali parti egli ha solo un uso potenziale e non effettivo.
Parere
Il riferimento al secondo comma dell'art. 1123 del codice civile non sembra pertinente.
Infatti, ammesso e non concesso che nella fattispecie si applichi tale disposizione e non quella del primo comma, tale disposizione stabilisce che "se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".
Orbene, è noto che con tale locuzione il legislatore ha inteso stabilire il principio secondo cui deve farsi riferimento non all'uso effettivo, ma a quello potenziale, cioè al fatto che il condomino abbia la possibilità giuridica e materiale oggettiva di usare della parte comune, a nulla valendo la circostanza soggettiva che egli, pur potendo, non ne faccia concretamente uso per sua scelta unilaterale, ad esempio chiudendo dall'interno la porta di accesso alle parti comuni.

Quesito
Un amministratore, costatata la mancanza di volontà dei condòmini di assicurare il fabbricato da lui amministrato, domanda se possano essergli addebitate eventuali responsabilità in caso di incidente.
Parere
La deliberazione in merito alla stipulazione di un contratto di assicurazione è di esclusiva competenza dell'assemblea, di talché l'amministratore, anche volendo, non avrebbe il potere di stipulare il contratto senza preventiva delibera assembleare.
Ne consegue che nessuna responsabilità può derivare in capo all'amministratore stesso qualora l'assemblea non abbia assunto alcuna delibera o a fortiori qualora, pur invitata a farlo previo inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, abbia assunto delibera negativa sul punto.

Quesito
A causa di alcune infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale usurato dal tempo, un condomino lamenta dei danni nella propria abitazione. Dato che l'assicurazione non intende risponderne, trattandosi di sinistro che esula dalla copertura assicurativa, l’amministratore domanda come debba comportarsi.
Parere
Giustamente il condomino formula le sue pretese nei confronti del condominio che è il soggetto tenuto a provvedere alla eliminazione delle cause del danno e al risarcimento dello stesso.
La circostanza della eventuale copertura assicurativa è questione che concerne i rapporti tra il condominio e l'assicurazione: si tratta di verificare se effettivamente si tratti di rischio non coperto.
Tuttavia, nei confronti del condomino danneggiato deve comunque provvedere il condominio.
Consigliamo, quindi, l’amministratore di porre l'argomento all'ordine del giorno di un’apposita assemblea da convocarsi all'uopo.
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