6 mar 2008

Quesiti del 06.03.08

Quesito
L'assemblea condominiale ha deliberato la spesa straordinaria per l'innalzamento delle reti dell'ascensore e l'amministratore ha redatto un quadro di riparto dei relativi costi, uti-lizzando i millesimi di manutenzione dell'ascensore. Una condomina contesta detto ri-parto, sostenendo che vanno invece applicati i millesimi di proprietà. Si chiede un pare-re al riguardo.

Parere
Le reti dell'ascensore sono parte costitutiva dello stesso impianto di ascensore e pertanto il loro innalzamento costituisce una modifica che si inquadra tra le spese finalizzate al più sicuro utilizzo dell'impianto stesso. Non si vede quindi, in assenza di una disposizione del regolamento di condominio che legittimi una diversa interpretazione, perché si dovrebbe applicare un criterio di riparto difforme da quello che viene utilizzato per tutti gli altri aventi ad oggetto l'impianto.

Quesito
In un regolamento contrattuale, predisposto dal costruttore originario ed allegato ai con-tratti di acquisto, è stata anche allegata la tabella millesimale per la proprietà generale. In casi come questi, non dovrebbe essere obbligatoriamente allegata al regolamento anche la tabella millesimale "scale" con i valori dei piani o porzioni di piano? Può l'as-semblea validamente deliberare, senza raggiungere l'unanimità, un diverso criterio di ripartizione delle spese di pulizia delle scale (comunque diverso da quello previsto dall'art. 1124 del codice civile)? Si vorrebbe anche sapere se la mancata redazione del verbale e la sua rilettura a fine assemblea, possano essere causa di nullità.

Parere
La redazione di una tabella per la ripartizione delle spese delle scale (e per analogia dell'ascensore) è opportuna, non obbligatoria. Ciò che importa è che ai fini della riparti-zione di dette spese si tenga conto del criterio misto sancito dall'art. 1124 del codice ci-vile, che in quanto norma derogabile deve trovare applicazione solo se non sia previsto un criterio diverso da un regolamento di condominio contrattuale o da una delibera assembleare adottata all'unanimità dei partecipanti al condominio. Peraltro va precisato che il criterio dell'art. 1124 è dettato per le spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale.
La mancata redazione e rilettura del verbale a fine assemblea, pur essendo quest’ultima consigliabile, non costituisce, in base alla legislazione vigente, causa di invalidità delle delibere. Naturalmente diverso discorso va fatto per l'ipotesi di non corri-spondenza tra quanto risulta verbalizzato e quanto è avvenuto o è stato dichiarato in assemblea.

Quesito
In un condominio vi è un'autorimessa e dei box di alcuni condòmini, collegati da una galleria comune. Detta galleria ed un box sono gravati da una servitù di tubazione gas a favore di alcuni appartamenti del fabbricato. La tubazione è di proprietà dell'ente distri-butore. Recentemente, l'amministratore ha riscontrato che la tubazione in questione non è conforme alle normative vigenti (attraversando proprio il box e l'autorimessa) e quindi vuole sapere a chi spetti il necessario adeguamento.

Parere
Nella fattispecie descritta la galleria e il box rivestono la qualità di fondi serventi, mentre gli appartamenti sono i fondi dominanti.
Orbene, salvo diversa previsione dei titoli o diversa convenzione, secondo il disposto dell’art.1030 del codice civile, il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù, mentre ai sensi del successivo art. 1069, le spese necessarie per conservare la servitù devono essere sostenute dal fondo dominante. Fonte Confedilizia.

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