17 ago 2010

Cassazione civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24670

Tabelle Provvisorie è legittimo:
In tema di ripartizione delle spese di condominio, la mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alle spese effettuate consente all'assemblea condominiale di adottare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, tabelle provvisorie, per le quali non occorre il consenso di tutti i condomini, necessario, invece, per l'approvazione di tabelle definitive. (Pertanto la deliberazione assembleare maggioritaria, con la quale si sia proceduto alla ripartizione temporanea e provvisoria delle spese in base a una tabella non adottata con il consenso di tutti i condomini, è legittima.)

8 ago 2010

Quesito
Un amministratore invia le comunicazioni ai condòmini utilizzando un servizio di recapito diverso dalle Poste. Si chiede un parere al riguardo.
Parere
Nessuna norma di legge stabilisce obbligatoriamente alcuna particolare forma per l'invio delle comunicazioni condominiali.
L'adozione di una forma specifica è necessaria o opportuna al fine di poter provare l'avvenuto tempestivo invio al destinatario, soprattutto per quanto attiene alla convocazione dell'assemblea e all'invio del verbale agli assenti ai fini dell'eventuale impugnazione delle delibere. Peraltro l'assemblea, che è sovrana, può stabilire le modalità d'invio delle comunicazioni.
Si consiglia, quindi, di sottoporre la questione all’assemblea affinché deliberi in proposito.

Quesito
Un amministratore domanda come debba comportarsi nei confronti di un condomino che intende installare un condizionatore.
Parere
In linea di massima è necessario prima di tutto verificare cosa preveda, oltre che il regolamento di condominio di natura contrattuale, anche il regolamento edilizio del Comune di cui si tratta e quali divieti contempli in ordine all'installazione di condizionatori e di emergenze in genere.
In secondo luogo va rammentato che la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere vietata l'installazione di condizionatori e simili sia in funzione delle dimensioni del manufatto sia in funzione dell'ubicazione di essi sul prospetto principale e in genere sulle porzioni di fabbricato visibili dalla strada.

Quesito
Un amministratore chiede delucidazioni sulla facoltà di un condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato.
Parere
La Corte di Cassazione ha statuito che il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato è consentito ove concorrano due condizioni:
a) che dal distacco non derivi pregiudizio per il funzionamento dell'impianto;
b) che dal distacco non derivi un aggravio di spesa per gli altri utenti o che dell'eventuale aggravio si faccia carico chi opera il distacco.
In presenza di tale duplice condizione il diniego di autorizzazione da parte dell'assemblea è illegittimo.
Continua a sussistere comunque a carico di chi opera il distacco l'obbligo di contribuire alle spese di manutenzione e conservazione dell'impianto.
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