29 gen 2009

Cassazione, 27 marzo 1998, n. 3251

Deleghe orali:
La delega scritta non è obbligatoria se non in casi eccezionali, ma rimane consigliabile, per evitare contestazioni. La delega verbale e quella telefonica sono quindi possibili (Cassazione, 27 marzo 1998, n. 3251). Secondo una vecchia sentenza della Cassazione (20 novembre 1939, n. 3406) il mandato della moglie intestataria può ritenersi presunto al marito, se questi ha partecipato, nell'interesse della moglie, a tutte le assemblee di condominio.
Sovente il presidente dell’assemblea verifica personalmente con una telefonata se le deleghe verbali sono vere. Non ci pare però esistano responsabilità penali a carico del presidente che non abbia provveduto alla verifica della delega del condomino - scritta o orale - salva l'ipotesi in cui egli abbia avuto la certezza della sussistenza di un falso e, ciò nonostante, ne abbia fatto dolosamente uso per orientare in un certo senso le decisioni.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile,Sentenza del 3 novembre 2008, n. 26408

Mancata comunicazione dell'avviso di convocazione:
La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullita', ma l'annullabilita' della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 c.c., comma 3, (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), e' valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile,Sentenza del 3 novembre 2008, n. 26408).

28 gen 2009

Sentenza Cassazione N° 10329 del 21/04/2008

Sanzioni superiori ai 0,05 €:
La Cassazione con sentenza n. 10329 del 21/04/2008 ha ritenuto nuovamente nulla la sanzione superiore a 5 centesimi di euro (100 L.) prevista dal regolamento condominiale. (Art.70 disp.att. C.C.).
In questi termini, si era già espressa con la sentenza n. 948 del 1995: "Il regolamento di condominio non può prevedere, per l'infrazione alle sue disposizioni, sanzioni pecuniarie di importo superiore a lire cento"

Sentenza Cassazione civile, Sez. II, N° 14813 del 04.06.2008

Condominio, quando c'è:
Un condominio esiste per la sola presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà per piani orizzontali, a prescindere dalla approvazione di un regolamento di condominio e dalla completezza e validità dello stesso.

18 gen 2009

Quesiti del 18.01.2009

Quesito 
Si domanda se sia legittimo applicare agli uffici di uno stabile condominiale che ricevono continuamente clienti una quota supplementare per la pulizia dell’androne e delle scale
Parere
La risposta è negativa, salvo che tale possibilità sia prevista da un regolamento di tipo contrattuale oppure deliberata in assemblea dalla totalità dei partecipanti al condominio.

Quesito 
Si domanda a chi debba essere imputata – tra nudo proprietario e usufruttuario – la spesa per la sostituzione della placca esterna del videocitofono.
Parere
Alla luce degli elementi di valutazione forniti nel quesito, l'intervento in questione sembra rientrare nel novero di quelli di ordinaria manutenzione che, ai sensi dell'art. 1004 del codice civile, sono a carico dell'usufruttuario, che ha diritto di voto nelle delibere riguardanti l'ordinaria amministrazione e al quale va richiesto il pagamento del relativo importo.

Quesito 
Si domanda quale maggioranza occorra per deliberare, in seconda convocazione, l’esecuzione di opere di giardinaggio comprendenti anche il taglio di alcune piante.
Parere
Le spese di giardinaggio in quanto tali possono essere approvate con la maggioranza di cui al terzo comma dell'art. 1136 del codice civile se non rivestono natura di spese straordinarie di rilevante entità.
Tuttavia, per il "taglio delle piante" inteso non nel senso di mera potatura ma di vera e propria eliminazione, potrebbe essere richiesta una maggioranza qualificata (innovazione) se non addirittura l'unanimità, ferme restando sempre e comunque le previsioni del regolamento di condominio contrattuale. Fonte Confedilizia.
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