15 mar 2009

Cass. civ., 15 febbraio 1982, n. 949

LA SERVITU'
In base all'art. 1069, 2° e 3° comma c. c., ove il proprietario del fondo servente abbia eseguito su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù, le relative spese debbono essere sostenute dai soggetti interessati, e cioè dal proprietario del fondo dominante e da quello del fondo servente, in proporzione ai rispettivi vantaggi”.
Nè l'articolo 1069 del codice civile nè la sentenza citata, specificano in quale misura debba avvenire il contributo, lasciando che questa venga determinata caso per caso avendo riguardo unicamente alla proporzione dei rispettivi vantaggi.

Art. 1069 C.C. Servitù

LA SERVITU'
Specifico innanzitutto che in materia di servitù si intende quale fondo dominate il fondo a favore del quale è stata costituita la servitù (in questo caso le due villette), mentre fondo servente è il fondo che deve sopportare il peso della servitù (in questo caso il condominio).
In riferimento ad opere che devono essere effettuate sul fondo servente, l'articolo 1069 del codice civile così recita:
“Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se pero' le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi”.
Se le opere sono invece effettuate dal proprietario del fondo servente (come in questo caso posto che le opere sono state effettuate dai condomini), la Cassazione ha stabilito che il proprietario del fondo dominante (i proprietari delle due villette) deve contribuire.

8 mar 2009

Quesiti del 08.03.2009

Quesito
Si domanda come debbano essere ripartite le spese per alcuni interventi eseguiti sull'ascensore a seguito di prescrizioni fatte durante la visita periodica all'impianto, in particolare se le spese che hanno riguardato detti interventi debbano essere suddivise tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà o in base a quelli che afferiscono l’ascensore.
Parere
Dalla descrizione sembra trattarsi di interventi di manutenzione che, salvo diversa e specifica previsione del regolamento contrattuale, vanno ripartiti in base alla tabella millesimale dell'ascensore tra tutti i soggetti che tale tabella contempla.

Quesito
In un condominio il magazzino di un negozio ha la parete confinante con lo stabile limitrofo. Tale parete è macchiata e ammalorata in diversi punti. Poiché il danno non può essere causato dalle tubazioni condominiali, non essendo queste presenti nella parte del magazzino interessata dalle infiltrazioni, si domanda se gli interventi occorrenti per il ripristino dei luoghi siano a carico del condominio, del proprietario del negozio oppure dello stabile confinante.
Parere
Il condominio risponde solo dei danni derivanti da parti comuni dell'edificio.
Alla luce dell'espositiva della richiesta di parere, nella fattispecie che ci occupa non sembra ricorrere questa ipotesi; pare piuttosto trattarsi di questione riguardante i rap-porti tra il proprietario del locale e il civico confinante.

Quesito
In un condominio è vietato, per regolamento, parcheggiare nel cortile comune. Ciono-nostante molti condòmini continuano a farlo seppure siano stati più volte richiamati dall'amministratore. Si chiede un parere al riguardo.
Parere
In difetto di adempimento spontaneo, l'amministratore ha il dovere, in forza del disposto dell'art. 1130 del codice civile, di adire il Giudice per assicurare l'osservanza del regolamento ed il corretto uso delle cose comuni. Fonte Confedilizia.
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