27 dic 2008

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 , legge quadro sull'inquinamento acustico.

Immissioni e rumori molesti:
Ricordiamo che l'inquinamento acustico nuoce alla salute.
L'argomento è regolato dall'art. 844 del Codice civile il quale stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, di calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, se non superano la normale tollerabilità, anche riguardo alla condizione dei luoghi.
La norma viene applicata anche al condominio, pertanto, si devono intendere vietate le immissioni che eccedono la normale tollerabilità, anche nei rapporti tra proprietari in un condominio.
Per valutare la tollerabilità o meno delle immissioni si deve tener conto delle peculiari caratteristiche dei rapporti condominiali; si deve valutare se nell'edificio ci siano unità destinate ad abitazione civile ed altre ad attività commerciali. In tali casi la giurisprudenza privilegia le esigenze di vita connesse alla abitazione piuttosto che quelle commerciali.
La norma dell'art. 844, Codice civile ha carattere dispositivo e nulla vieta, che i proprietari regolino i loro rapporti di vicinato con norme diverse più o meno restrittive, per esempio attraverso il regolamento di condominio. In tal caso occorre tenere conto dei criteri stabiliti nel regolamento per giudicare la liceità o meno di una immissione. Se per esempio il regolamento vieta nel modo più assoluto l'esercizio di attività rumorose, indipendentemente dai limiti di tollerabilità delle immissioni, allora non c'e' santo che tenga, anche l'abbaiare continuo di un cane puo' essere considerato illecito.
Viceversa, un regolamento di condominio può essere più "tollerante", consentendo ai condomini, di produrre suoni e far feste sino a certi orari; ma attenzione, ciò non significa che sia lecito tenere il volume della radio o tv a manetta, ma che si possono fare rumori occasionalmente e sporadicamente sempre nel rispetto della salute altrui.
Le azioni da fare per tutelare i propri diritti in merito, possono essere intraprese dal singolo condomino o occupante l'unità immobiliare interessata dai rumori molesti, contro il condominio, in persona dell'amministratore.
Occorre osservare che l'amministratore del condominio non è tenuto a difendere il diritto alla salute dei condomini e degli abitanti dello stabile. Gli unici legittimati a chiedere provvedimenti cautelari a tutela della salute minacciata da inquinamento acustico e ambientale sono le persone come singole. Si può invece pensare ad una legittimazione attiva dell'amministratore quando le immissioni moleste interessino parti comuni dell'edificio.
Nel caso di unità immobiliari concesse in locazione, l'inquilino è responsabile, per sé o suoi aventi causa, delle immissioni che superano la normale tollerabilità nei confronti dei proprietari e inquilini degli appartamenti vicini. Egli, essendo titolare del contratto di locazione, deve impedire che nell'abitazione locatagli si svolgano delle attività moleste.
La giurisprudenza ha dato anche una definizione del "rumore" capace di produrre immissioni ai fini dell'art. 844, Codice civile, affermando che esso consista in "qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano che per le sue caratteristiche di intensità e durata può divenire patogeno per l'individuo" (Tribunale Napoli Sez. X, 17 novembre 1990, n. 11927).
Il rumore prodotto nell'esercizio di una professione o di un mestiere può essere sanzionabile penalmente in base all'art. 659, comma 2, Codice penale. Si commette un reato, soltanto se l'attività viola uno specifico precetto contenuto in in un regolamento comunale di polizia, in una legge ordinaria, o in una ordinanza amministrativa emanata dagli organi competenti.

26 dic 2008

Corte di Appello di Milano, sez. I, 21-06-1991

Canna Fumaria:
L'apposizione, da parte di un condomino e per propria esclusiva utilita', di una canna fumaria lungo il muro perimetrale di un edificio, non integra una modificazione della cosa comune necessaria al suo miglior godimento, da parte di tutti i condomini, ma costituisce innovazione soggetta alla disciplina dell'art. 1120, Codice civile. Deve per questo ritenersi vietata, in primo luogo, quando costituisce un'evidente alterazione del decoro architettonico dello stabile e, in secondo luogo, quando le caratteristiche del manufatto sono tali da sottrarre una parte del muro condominiale all'uso degli altri condomini, i quali evidentemente non possono utilizzare la stessa porzione di muro per appoggiarvi propri tubi o manufatti. Il consenso di tutti i condomini richiesto per gli atti direttamente costitutivi di diritti reali sul fondo comune, non e' necessario per deliberare l'apposizione di una canna fumaria ad uso esclusivo di un singolo condomino, nonostante che l'imposizione abusiva di questa possa condurre alla costituzione di un diritto di servitù per usucapione. L'unanimita' dei consensi prevista dall'art. 1108, Codice civile, non e', infatti, richiesta per gli atti che possono determinare la costituzione di diritti reali solo con il concorso dell'ulteriore ipotetico requisito dell'avvenuta maturazione del possesso ad usucapionem.

25 dic 2008

Sentenza di Cassazione Civ., Sez. II, 31/1/2008, n. 2305

Costituzione super condominio:
Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ., (quali, ad esempio, il viale d'ingresso, l'impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l'alloggio del portiere), in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condòmini dei singoli fabbricati la titolarità "pro quota" su tali parti comuni e l'obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione. 

21 dic 2008

Quesiti del 21.12.08

Quesito
Un condomino vorrebbe accorpare una parte del pianerottolo condominiale antistante l’ingresso della propria abitazione per ampliarne l’atrio. Si chiede di conoscere quale maggioranza occorra per autorizzare un intervento del genere. 
Parere
L'art. 1102 del Codice civile, applicabile anche alla materia condominiale, attribuisce al comproprietario il diritto di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. 
L'art. 1120, 2° comma, del Codice civile, inoltre, vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
L'occupazione che il condomino intenderebbe realizzare sul pianerottolo comune secondo la richiesta di parere, da un lato comporterebbe un'alterazione di destinazione e, dall'altro, renderebbe la cosa comune inservibile all'uso degli altri condòmini.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, per autorizzare un intervento del genere occorrerà il consenso di tutti i condòmini.

Quesito
Si domanda se sia possibile modificare a maggioranza i criteri di ripartizione delle spese previsti in un regolamento di tipo contrattuale.
Parere
La risposta è negativa. Per una modificazione del genere, infatti, occorre una delibera assunta dall’unanimità dei partecipanti al condominio.

Quesito
In un edificio un condomino ha frazionato la propria abitazione in due distinte unità immobiliari. Si domanda se ciò legittimi gli altri condòmini a chiedere un risarcimento danni. 
Parere
Salvo che il regolamento di condominio di natura contrattuale vieti espressamente ai condòmini di frazionare le proprietà esclusive (nel qual caso un'eventuale deroga dovrebbe essere accettata da tutti i condòmini), ciascun condomino può disporre della sua proprietà in modo pieno ed esclusivo ai sensi dell'art. 832 del codice civile.
Ne consegue che in via generale gli altri condòmini, in assenza di specifici divieti regolamentari, non sono legittimati ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni. Fonte Confedilizia.
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