19 gen 2011

Sentenza Corte di Cassazione n. 15079 del 30 Giugno 2006

DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RISCALDAMENTO - DIVIETO E AMMISSIBILITA'

Il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento deve ritenersi vietato ove incida negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico ed un aggravio di spese per i condomini che continuano a servirsi dell'impianto; e' consentito, invece, quando e' autorizzato da una norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimita' dei partecipi alla comunione ovvero anche quando venga fornita la prova che dal distacco non puo' derivare alcuno dei predetti inconvenienti.

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