6 gen 2011

Quesito
Si chiede di sapere se - nel caso di un condominio in cui sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria, ma non si sono potute saldare alcune fatture ai manutentori in quanto parte dei condòmini non ha provveduto al versamento delle rate di propria competenza - l'amministratore possa rilasciare la certificazione per lo sgravio fiscale del 36% ai soli condòmini in regola coi pagamenti.
Parere
Il presupposto della certificazione in parola è che tutti gli adempimenti relativi alla age-volazione siano stati effettuati, con la conseguente possibilità – per il condomino – di portarsi in detrazione le somme di propria competenza nella dichiarazione dei redditi.
Tale presupposto non pare sussistere nel caso enunciato nel quesito.

Quesito
Ad un amministratore è stato conferito l’incarico di amministrare un condominio per il quale non è stato approvato il consuntivo di gestione redatto dall'amministratore uscente in quanto inesatto e carente di dati.
Il nuovo amministratore, pur avendo ricevuti alcuni documenti da quello uscente, non è riuscito a ricostruire il consuntivo in questione poiché non corrispondono gli importi di alcune bollette e la documentazione è comunque mancante. Si chiede un parere in merito.
Parere
Sulla scorta dell’espositiva di cui al quesito, sembrerebbe ricorrere una situazione di irregolarità della precedente gestione, che potrebbe giustificare un'eventuale azione di responsabilità o di altra natura nei confronti dell'amministratore uscente. Stando così le cose, è evidente che l'assemblea non potrebbe approvare in via definitiva il rendiconto e
il relativo riparto senza approvare automaticamente l'operato di quest'ultimo.
D'altro canto, senza un rendiconto e un riparto validamente approvati dall'assemblea, l'amministratore non potrebbe conseguire il pagamento da parte dei condòmini, né conseguire dal giudice decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi.
La soluzione potrebbe essere quella di far approvare dall'assemblea il rendiconto e il riparto in via provvisoria, salva approvazione definitiva all'esito delle eventuali iniziative contestualmente deliberate nei confronti dell'amministratore uscente se ne ricorrono gli estremi e comunque allorché saranno acquisiti tutti gli elementi necessari per un quadro
definitivo della situazione contabile del condominio.

Quesito
Un condomino asserisce di non aver ricevuto l’avviso di convocazione ad un’assemblea condominiale nonostante l’amministratore – con ampio preavviso – abbia inviato le convocazioni con raccomandate a/r a mezzo poste private (dotate di aut. Min.) e quella indirizzata al condomino in questione sia tornata al mittente per compiuta giacenza. L’amministratore chiede come debba comportarsi in quanto il condomino è intenzionato a invalidare l’assemblea se non verrà convocata un’altra assemblea.
Parere
La convocazione dell'assemblea costituisce atto recettizio che produce effetti dal mo-mento in cui è pervenuto all'indirizzo del destinatario.
Nessuna rilevanza riveste la circostanza che, non avendo il condomino provveduto al ritiro della raccomandata, la stessa sia ritornata al mittente.
D'altro canto, se così non fosse sarebbe sufficiente non ritirare mai le raccomandate per poter sostenere di non essere stato regolarmente informato delle riunioni condominiali o di non aver mai ricevuto i relativi verbali.
Ciò che conta è che l'avviso sia pervenuto all'indirizzo giusto, alla persona giusta e nei termini di preavviso previsti dalla legge. Fonte Confedilizia.

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