15 mar 2009

Cass. civ., 15 febbraio 1982, n. 949

LA SERVITU'
In base all'art. 1069, 2° e 3° comma c. c., ove il proprietario del fondo servente abbia eseguito su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù, le relative spese debbono essere sostenute dai soggetti interessati, e cioè dal proprietario del fondo dominante e da quello del fondo servente, in proporzione ai rispettivi vantaggi”.
Nè l'articolo 1069 del codice civile nè la sentenza citata, specificano in quale misura debba avvenire il contributo, lasciando che questa venga determinata caso per caso avendo riguardo unicamente alla proporzione dei rispettivi vantaggi.

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