15 mar 2009

Art. 1069 C.C. Servitù

LA SERVITU'
Specifico innanzitutto che in materia di servitù si intende quale fondo dominate il fondo a favore del quale è stata costituita la servitù (in questo caso le due villette), mentre fondo servente è il fondo che deve sopportare il peso della servitù (in questo caso il condominio).
In riferimento ad opere che devono essere effettuate sul fondo servente, l'articolo 1069 del codice civile così recita:
“Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se pero' le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi”.
Se le opere sono invece effettuate dal proprietario del fondo servente (come in questo caso posto che le opere sono state effettuate dai condomini), la Cassazione ha stabilito che il proprietario del fondo dominante (i proprietari delle due villette) deve contribuire.

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