27 feb 2009

Sentenza di Cassazione Sezione V penale N° 44156 del 26.11.2008

VIDEOSORVEGLIANZA NEL CONDOMINIO E PRIVACY:
Puntare una telecamera sul cortile condominiale non integra gli estremi del reato di cui all'art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata).
Non compie violazione della privacy il condomino che installi per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall'intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare gli spazi rientranti tra le parti comuni dell'edificio (come un vialetto e l'ingresso comune dell'edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volonta' dei condomini (i quali, peraltro, nella fattispecie, erano a conoscenza dell'esistenza delle telecamere, motivo per cui la ripresa non era neppure idonea a cogliere di sorpresa gli altri condomini in momenti in cui potevano credere di non essere osservati). 
La ripresa di quanto avveniva nelle zone di uso comune non protette, per quanto effettuata contro la volonta' dei condomini, non era d'altro canto effettuata ne' clandestinamente ne' fraudolentemente, non era in altri termini neppure idonea a cogliere di sorpresa i condomini in momenti in cui potevano credere di non essere osservati. La ripresa delle aree comuni non puo' di conseguenza ritenersi in alcun modo invasiva della sfera privata dei condomini ai sensi dell'art. 615-bis c.p., giacche' la indiscriminata esposizione alla vista altrui di un'area che costituisce pertinenza domiciliare e che non e' deputata a manifestazioni di vita privata esclusive e' incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse (ma entrambe le sentenze di merito sono sul punto estremamente generiche) che manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e percio' riprese.
Nel caso di specie, la Corte ha infatti osservato che non era certamente volonta' dell'imputato, che secondo le stesse sentenze di merito aveva installato l'impianto solo per ragioni di sicurezza esterne, riprenderne anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all'interno della loro casa: e di tanto danno atto indirettamente le stesse decisioni di merito, evidenziando che l'angolazione delle telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiolo, non interessandosi affatto del tipo e della estensione di tale visuale, e, soprattutto, ricordando che l'imputato aveva fornito ai vicini la possibilita' di controllare quanto visualizzato dalle telecamere [...] mediante i televisori all'interno delle loro case. Sicche' puo' concludersi che, in relazione alla ripresa di immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in ambito domiciliare protetto, difetta comunque l'elemento soggetto del reato.

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