27 feb 2009

Sentenza Cassazione N° 8460 del 26.08.1998

Documenti contabili:
Ciascun condomino ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili "in qualsiasi tempo" e "senza l'onere di specificarne le ragioni della richiesta". Le uniche condizioni da rispettare sono che "l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministarzione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravere esclusivamente sui condomini richiedenti).

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