2 feb 2009

Cassazione del 16/04/99 - N° 3803

LASTRICO SOLARE E RACCOLTA ACQUE:
In un condominio il lastrico di copertura di una parte individuata dell'edificio condominiale, che ha la funzione, oltre che di copertura di tale parte, anche di raccolta delle acque di scolo di altre parti dell'edificio, deve ritenersi destinato a servire anche queste ultime. Conseguentemente le spese di manutenzione devono essere ripartite fra tutti i condomini che ne traggono utilità,tenendo conto della diversa utilità che ciascuna parte può trarne.

1 commento:

Anonimo ha detto...

E' applicabile ad terrazza a livello con servitu' di scolo acque piovane provenienti dal tetto condominiale mediante grondaie e relativi scarichi pluviali posti al centro del terrazzo

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