17 feb 2008

Quesiti del 04.02.08

Quesito
L'inquilino di un palazzo si lamenta del fatto gli animali domestici di un inquilino di un vicino condominio gli sporcano il balcone.
Cosa deve fare in casi come questi l'amministratore del condominio dove vive il proprietario degli animali in questione?
Parere
Le attribuzioni dell'amministratore sono quelle indicate dall'art. 1130 del codice civile o da leggi speciali ovvero quelle conferitegli dal regolamento di condominio.
In generale si tratta di attribuzioni che hanno ad oggetto le parti comuni dell'edificio, non le proprietà esclusive, né tantomeno i rapporti personali tra singoli condòmini, che invece sembrano essere al centro della fattispecie che ci occupa.
L'amministratore ha il dovere di intervenire nei rapporti personali tra i condòmini e a fortiori tra i conduttori dei condòmini, solo se siano in qualche modo, e quindi anche indirettamente, interessati da tali rapporti cose, impianti o servizi comuni o se il regolamento di condominio contrattuale contenga specifiche clausole in tal senso.

Quesito
Sono stati imputati ad un proprietario-locatore i costi sopportati dal condominio per gli interventi legali che il condominio stesso ha dovuto sopportare a causa del comportamento dei figli del suo inquilino che sporcavano le pareti comuni con scritte ecc. Il proprietario disconosce il diritto dell’amministrazione ad addebitargli tali costi, asserendo che non può insegnare l’educazione agli inquilini. Si chiede un parere al riguardo.
Parere
Nella fattispecie, trattandosi non di danno provocato da cose in custodia, di cui risponderebbe il proprietario, ma di danno causato alle parti comuni dal comportamento imputabile a persone individuate e diverse dal proprietario, l’azione risarcitoria va promossa nei confronti di coloro che hanno causato il danno e sono tenuti a risarcirlo, e le spese vanno loro addebitate.

Quesito
In un insediamento immobiliare composto da più blocchi composti a loro volta da singole abitazioni, in un blocco composto da due appartamenti - adiacenti l'uno all'altro ed aventi in comune i muri maestri, il tetto e le fondamenta - si sono manifestate recentemente all'interno di uno degli appartamenti in questione delle crepe, con danneggiamento anche di un angolo del tetto. La causa di tutto ciò è il terreno argilloso che, a seguito della persistente siccità, ha prodotto delle oscillazioni nelle fondamenta che a loro volta hanno causato le crepe.
Si chiede come debbano essere ripartite le spese necessarie per consolidare le fondamenta nonché quelle per lo studio della natura del terreno e quelle per la riparazione del tetto.
Parere
Sulla scorta delle descrizioni fornite, se la causa del dissesto è quella indicata (cedimento del suolo comune alle due unità immobiliari de quibus), tutte le spese devono essere poste a carico dei due proprietari, a meno che esistano disposizioni regolamentari contenenti specifiche e diverse previsioni.
Fonte Confedilizia.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Interessanti grazie dei consigli

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