24 feb 2008

Quesiti del 25.02.08

Quesito
In una villetta con 5 appartamenti di cui due al piano terra e tre al primo piano (riparti-ti: tre appartamenti nella mezza casa di sinistra e due in quella di destra), vi è un u-nico proprietario per l'ala di sinistra e due distinti proprietari per l'ala di destra. I pro-prietari del primo piano possiedono anche il sottotetto in proprietà esclusiva, mentre quelli del piano terra solo il giardino. Alcuni condòmini propongono di suddividere le spese al 50% a carico del proprietario dell'ala sinistra e il 25% a carico di ciascuno degli altri due proprietari. Si chiede un parere in merito.

Parere
La proposta dei condòmini (suddivisione al 50% e 25%) non trova fondamento in al-cuna disposizione di legge, né è dato evincere dal quesito su quali motivazioni la proposta stessa si fondi. Più logica, fondata e rispondente ai principi normativi, pare la soluzione di redigere una tabella millesimale ad hoc (della quale evidentemente il condominio è attualmente sprovvisto), anche se per la sua approvazione sarebbe necessario il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Quesito
Qual è il termine di prescrizione per un fornitore che non emette la fattura inerente ad una prestazione eseguita a favore del condominio?

Parere
I termini di prescrizione sono diversi a seconda del diritto da far valere. Normalmente si applica la prescrizione ordinaria decennale, ma per taluni diritti esi-stono prescrizioni brevi, quinquennale, biennale o annuale.
In casi come questi, si suggerisce di rivolgersi alla sede territoriale della Confedilizia di competenza e/o al corrispondente Registro amministratori, per approfondire il pro-blema alla luce della relativa documentazione.

Quesito
In un condominio, l'assemblea straordinaria non ha approvato l'installazione di un impianto di ascensore. Una parte dei condòmini ha deciso comunque, a proprie spe-se, di installare un impianto esterno utilizzando una porzione del cortile comune. In questo caso, l'amministratore è tenuto a firmare la documentazione da presentare presso i competenti uffici comunali?

Parere
Al quesito pare doversi dare risposta affermativa perché l’opera in questione costituisce un’innovazione che deve essere deliberata in sede assembleare, alla cui installazione possono in qualsiasi momento aderire anche gli altri condòmini ai sensi dell’art.1121, terzo comma, del codice civile, e che comunque riguarda e interessa parti e manufatti comuni.
Fonte Confedilizia.

Nessun commento:

Powered By Blogger

Google

Ricerca personalizzata