11 mag 2008

Sentenza Cassazione Civ., Sez. II, 19/7/2007, n. 16075

Condominio minimo:
L'art. 1105 cod. civ. che stabilisce le regole di amministrazione della cosa comune è applicabile, in forza del rinvio contenuto nell'art. 1139 cod. civ. in materia condominiale, solo nell'ipotesi di condominio minimo, costituito di due soli condòmini. In tutte le altre ipotesi le deliberazioni condominiali vengono assunte mediante le modalità e le maggioranze indicate nell'art. 1136 c.c. e alla ripartizione delle spese urgenti, eseguite senza la preventiva autorizzazione assembleare, si applica l'art. 1134 c.c. Fonte Confedilizia.

Nessun commento:

Powered By Blogger

Google

Ricerca personalizzata