25 mag 2008

Quesiti del 25.05.08

Quesito
Un cortile condominiale viene utilizzato da alcuni condòmini per parcheggiare le proprie auto. Un condomino chiede se vi sia qualche norma che potrebbe obbligare i condòmini anzidetti a pagare una sorta di contributo condominiale ulteriore per questo maggiore utilizzo del cortile comune.

Parere
Si osserva preliminarmente che, ove il regolamento nulla disponga in contrario, il parcheggio di autoveicoli nel cortile, in virtù dell’art. 1102 del codice civile, è da considerarsi lecito se non impedisce allo stesso di continuare a servire agli usi a cui è destinato (passaggio di persone, veicoli, aerazione ed illuminazione dei locali che su di esso si affacciano ecc. ). Ciò detto, l’unica ipotesi percorribile per ottenere che i condòmini che utilizzano il predetto cortile come parcheggio paghino qualcosa per tale uso, è prevedere la locazione dei posti auto. Tuttavia, da quanto esposto nel quesito, non sembrano sussistere, nel caso di specie, i presupposti perché l’assemblea assuma una decisione del genere.

Quesito
In un condominio – nel quale di recente si è provveduto a rifare la copertura del tetto con rame e tegole di ardesia – v’è un problema di ripartizione della spesa sostenuta, in particolare per quanto riguarda gli abbaini. Infatti sul tetto vi sono alcuni abbaini che, fin dalla costruzione dello stabile, danno luce ed aria alle mansarde, mentre altri sono stati costruiti in seguito per dare luce ed aria a una soffitta trasformata in appartamento. La spesa di costruzione di questi ultimi abbaini è stata a suo tempo sostenuta dal proprietario che ha effettuato la trasformazione, previa apposita autorizzazione dell'assemblea, deliberata a maggioranza.
Ora, a lavori ultimati, il proprietario della soffitta trasformata in appartamento, ritiene che la spesa della copertura dei suoi abbaini debba essere ripartita tra tutti, così come quella sostenuta per gli abbaini preesistenti.
Si chiede un parere in merito ai seguenti quesiti:
1) gli abbaini costruiti in tempi recenti a chi appartengono?
2) gli abbaini che si elevano sulle falde del tetto possono considerarsi una sopraelevazione?
3) potevano essere costruiti degli abbaini sul tetto, che al tavolare risulta essere di proprietà condominiale, senza l'autorizzazione di tutti i condòmini?
4) a chi spetta la spesa, ai proprietari degli abbaini o al condominio?

Parere
Rilevato preliminarmente che gli abbaini sono di proprietà singola quando sono realizzati per dare aria e luce ai locali di un sottotetto appartenenti in via esclusiva ad un condomino, mentre rientrano tra le parti comuni se sono realizzati contestualmente all’edificio (con la conseguenza che le spese relative al loro rifacimento competono al singolo nel primo caso, mentre vanno poste a carico di tutti i condòmini nel secondo), si osserva che la Cassazione, con sentenza n. 1498 del 12.2.1998, ha ammesso la facoltà dei proprietari dei sottotetti di aprire abbaini (che, fra l'altro, per la giurisprudenza non costituiscono sopralzo) o finestre, sempreché non venga pregiudicata la funzione di copertura del tetto né siano lesi i diritti degli altri condòmini sul medesimo.

Quesito
In un palazzo di nuova costruzione, l’autoclave condominiale serve vari appartamenti ad uso residenziale nonché una residenza turistica alberghiera ed alcuni fondi commerciali con attività di bar, ristorante, negozi vari ecc..
L'amministratore chiede se il condominio in questione è obbligato al rispetto delle disposizioni delle norme dettate dal D.Lgs. n. 31/'01.

Parere
I proprietari di abitazioni (o, nei condominii, gli amministratori condominiali) non hanno alcun obbligo di effettuare controlli sulla salubrità dell'acqua al rubinetto. Il controllo in questione deve essere effettuato solo per gli edifici e le strutture in cui l'acqua viene fornita al pubblico: in questo caso, il gestore del servizio idrico è responsabile della qualità dell'acqua fino al punto di consegna (il contatore). Per la salubrità dell'acqua al rubinetto, subentrano allo stesso, nella responsabilità, il titolare e il responsabile della gestione dell'edificio. E' quanto ha affermato anche il Ministero della salute in una nota che ha confermato - su richiesta della Confedilizia - la tesi già esposta tempo fa dalla nostra Organizzazione. Nella medesima nota, il Ministero fa anche presente che, qualora si verificassero situazioni critiche relative agli impianti o inconvenienti igienici nella distribuzione d'acqua, gli interessati possono rivolgersi alle aziende ASL per far effettuare i dovuti controlli analitici. Nel caso di cui al quesito, si ritiene che gli obblighi relativi alla salubrità dell'acqua al rubinetto competano a titolari e responsabili della gestione delle singole attività.
Fonte Confedilizia.

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