Quanti
giorni prima – secondo la legge – deve essere comunicato ai condòmini l’avviso
di convocazione dell’assemblea?
Ai sensi dell’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. “l’avviso di
convocazione deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima
della data fissata per l’adunanza”. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che
per calcolare il previsto termine di cinque giorni “(che decorre non dalla data
di spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, ma dalla
data di ricezione) è necessario sottrarre il dies a quo, che è solo quello della convocazione e non quello del
ricevimento dell'avviso” (cfr., ex multis,
Trib. Napoli sent. n. 6888 del 13.5.’91); inoltre, che il mancato rispetto di
quanto previsto dalla norma in questione non comporta la nullità ma la semplice
annullabilità delle delibere eventualmente assunte (Cass. sent. n. 2346 del
12.6.’75).
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