Trib.
civ. Monza, 12 novembre 1985, Tarasconi c. Condominio Assiria I di Sesto San
Giovanni, in Arch. loc. e cond. 1986, 299.
Il proprietario di unità
immobiliari sue al piano terreno o aventi accesso separato mediante scala in
proprietà esclusiva, è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione e
ricostruzione delle scale o degli ascensori comuni, limitatamente a quella
parte di oneri che viene suddivisa, ai sensi dell 'art. 1124 cod. civ., in
ragione del valore del piano o della porzione di piano: non è invece dovuta
alcuna quota di quella parte di spese ripartite, in base alla medesima norma,
in misura proporzionale alla distanza dei piani dal suolo.
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