Entro 2 mesi dalla richiesta - l'inquilino deve
pagare le spese condominiali di sua pertinenza. Da questo principio, già
previsto dalla legge n. 392 del 1978 (articolo 9, comma 3), la Cassazione fa
derivare anche che entro lo stesso termine di 60 giorni l'inquilino può
esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei
criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi.
Decorso però tale termine, l'inquilino deve ritenersi automaticamente in mora e
non può ritardare, sospendere o ridurre il versamento eccependo che la
richiesta di pagamento non era accompagnata dalle indicazioni di dettaglio
delle spese. Secondo la legge, infatti, in mancanza di richiesta
dell'inquilino, non vi è nessun onere legale del proprietario di dare
informazioni sulle spese da pagare.
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