27 nov 2010

Quesiti del 27.11.2010

Quesito
Si domanda quale maggioranza occorra per sostituire la porta di un garage condominiale con un portone a chiusura automatizzata.
Parere
La mera automazione di un manufatto già esistente costituisce, in genere, un intervento migliorativo da qualificarsi come spesa di manutenzione straordinaria, se non ne vengono alterate le caratteristiche intrinseche né la destinazione. Se trattasi di intervento di "rilevante entità" è necessaria la maggioranza di cui al 2° comma dell'art. 1136 del codice civile.
La questione va tuttavia approfondita in concreto, caso per caso, alla luce delle caratteristiche, della tipologia e dell'entità delle modifiche che si intendono apportare alla cosa comune.

Quesito
Un amministratore domanda come debba comportarsi nel caso in cui un condomino non risulti essere stato convocato all’assemblea.
Parere
Quantunque vada rammentato che la mancata convocazione di un condomino non è causa di nullità dell'assemblea, ma di mera annullabilità della stessa, con la conseguenza che inviando il verbale al condomino non convocato questi dovrebbe impugnare la delibera nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del verbale, tuttavia la soluzione più sicura e anche più corretta è quella di riconvocare l'assemblea, invitando anche il condomino precedentemente non convocato.

Quesito
Un inquilino di una piccola palazzina vorrebbe installare, a proprie spese, un montascale per poter uscire di casa perché impossibilitato a fare le scale autonomamente. Si chiede un parere al riguardo.
Parere
Il singolo condomino, e per esso anche il conduttore che detiene l'immobile di proprietà esclusiva, può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
L'installazione di un montascale (inteso sostanzialmente quale servoscala) di per sé non è un intervento tale da danneggiare o comunque da incidere negativamente sul bene comune scala in modo da alterarne la destinazione o impedire ad altri di farne parimenti uso. Tanto più che detto intervento sembra pienamente conforme alla disciplina in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, diretta ad agevolare le modifiche strutturali che impediscono o rendono difficoltosi gli spostamenti ai portatori di handicap fisici.
D'altro canto, in concreto, occorre accertare se per le modalità con cui l'opera viene realizzata, determini una riduzione della superficie e del volume utili della scala, rendendo quindi disagevole o comunque più difficoltoso il passaggio delle persone e anche delle cose, in tal caso occorrendo il consenso di tutti condòmini.
Diversamente, nel caso in cui i problemi sopra profilati non sussistano, occorrerà all'inquilino certamente il consenso del proprietario-locatore, in quanto come detto il diritto alla modificazione spetta solo a quest'ultimo, mentre non è necessaria una delibera autorizzativa dell'assemblea posto che ad accollarsi le spese è l'inquilino.

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