6 lug 2009

Quesiti del 06.07.2009

Quesito
Nel corso di un’assemblea, un condomino ha lamentato “la mancanza della marca da bollo del valore di 1,81 euro su ogni parcella” emessa dall’amministratore. Si chiede un parere in proposito.
Parere
Salvo particolari esclusioni, la regola generale prevede che la marca da bollo sia dovuta solo in caso di documenti non soggetti ad Iva.

Quesito
In una palazzina, i proprietari degli appartamenti al pian terreno, che confinano con giardini di proprietà esclusiva, lamentano forti problemi di umidità derivanti in particolare dai terrapieni delle aree giardinate circostanti. Gli interessati hanno chiesto il risanamento delle facciate danneggiate dal fenomeno e la ripartizione delle spese in base alla tabella generale di proprietà tra tutti i condòmini, non essendo nulla disciplinato dal regolamento di condominio. I condòmini dei piani alti contestano questo criterio di ripartizione, affermando che la gran parte della spesa è destinata ad opere di deumidificazione delle facciate e quindi che la stessa va ripartita in relazione ai vantaggi che arreca a ciascuno. Si chiede quale delle due tesi sia corretta e, di conseguenza, come vada ripartita tale spesa.
Parere
Le facciate o muri perimetrali costituiscono un unicum la cui funzione e utilità sono identiche per tutti i condòmini. Le relative spese di manutenzione straordinaria vanno quindi ripartite in base al criterio stabilito dal primo comma dell'art. 1123 del codice civile e non in base al secondo comma, applicabile quando si tratti di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa.

Quesito
In un fabbricato con portiere con alloggio, si chiede se detto lavoratore sia obbligato o meno a svolgere il servizio di esazione canoni di locazione e quote condominiali.
Parere
Al lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere può essere affidato il servi-zio di esazione dei canoni di locazione e/o delle quote condominiali (art. 19, comma 4, lettera k, del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati CONFEDILI-ZIA/FILCAMS-CGIL-FISASCAT-CISL-UILTuCS-UIL) mediante pattuizione in sede di perfezionamento dell’originario contratto di lavoro, oppure con successiva comunicazione da parte del datore di lavoro. Per l'affidamento di tale mansione non è infatti richiesta l'accettazione del portiere, come si può desumere dal successivo comma 5 del succitato articolo del CCNL, che prevede l’espresso consenso del lavoratore solo in caso di affidamento delle mansioni inerenti l’intervento sull'impianto dell'ascensore ed il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria. Fonte Confedilizia.

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