21 dic 2008

Quesiti del 21.12.08

Quesito
Un condomino vorrebbe accorpare una parte del pianerottolo condominiale antistante l’ingresso della propria abitazione per ampliarne l’atrio. Si chiede di conoscere quale maggioranza occorra per autorizzare un intervento del genere. 
Parere
L'art. 1102 del Codice civile, applicabile anche alla materia condominiale, attribuisce al comproprietario il diritto di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. 
L'art. 1120, 2° comma, del Codice civile, inoltre, vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
L'occupazione che il condomino intenderebbe realizzare sul pianerottolo comune secondo la richiesta di parere, da un lato comporterebbe un'alterazione di destinazione e, dall'altro, renderebbe la cosa comune inservibile all'uso degli altri condòmini.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, per autorizzare un intervento del genere occorrerà il consenso di tutti i condòmini.

Quesito
Si domanda se sia possibile modificare a maggioranza i criteri di ripartizione delle spese previsti in un regolamento di tipo contrattuale.
Parere
La risposta è negativa. Per una modificazione del genere, infatti, occorre una delibera assunta dall’unanimità dei partecipanti al condominio.

Quesito
In un edificio un condomino ha frazionato la propria abitazione in due distinte unità immobiliari. Si domanda se ciò legittimi gli altri condòmini a chiedere un risarcimento danni. 
Parere
Salvo che il regolamento di condominio di natura contrattuale vieti espressamente ai condòmini di frazionare le proprietà esclusive (nel qual caso un'eventuale deroga dovrebbe essere accettata da tutti i condòmini), ciascun condomino può disporre della sua proprietà in modo pieno ed esclusivo ai sensi dell'art. 832 del codice civile.
Ne consegue che in via generale gli altri condòmini, in assenza di specifici divieti regolamentari, non sono legittimati ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni. Fonte Confedilizia.

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