20 ott 2008

Sentenza Cassazione Sezione 3 Civile, N° 10369 del 22.04.2008

Quando l'Amministratore può agire anche senza delibera assembleare.
La legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni e in tale contesto l'amministratore ha la facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della vocatio in ius. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora l'amministrazione condominiale sia stata evocata in giudizio da uno dei condomini per la ripetizione di contributi che si assumono non dovuti, agisce nei limiti delle attribuzioni di cui all'articolo 1130 del Cc l'amministratore che chieda - in via riconvenzionale - la condanna del condomino attore al pagamento di contributi condominiali. In una tale evenienza, quindi, detto amministratore non solo può agire attivamente in giudizio, a prescindere da una previa delibera dell'assemblea ma a seguito del rigetto della domanda da parte del primo giudice, può proporre impugnazione innanzi alla Corte di appello. Fonte Confedilizia.

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