13 set 2008

Quesiti del 13.09.2008

Quesito
Si domanda cosa accade nel caso in cui per la nomina del nuovo amministratore non si raggiungano le maggioranze previste dal codice.
Parere
Per la nomina del nuovo amministratore è sempre necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea e la metà dei valori millesimali (500 millesimi).
In assenza di tale doppia maggioranza, tale nomina non è valida e l'amministratore uscente rimane in carica in regime di prorogatio per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a quando non venga nominato il nuovo.

Quesito
Un amministratore chiede di ricevere qualche delucidazione in ordine all’installazione, in un fabbricato condominiale, di impianti di videosorveglianza.
Parere
La Corte di Cassazione ha ritenuto legittime (sentenza n. 22602/2008) le videoriprese effettuate dall'esterno di un edificio che inquadravano l'ingresso, il cortile e altri luoghi di transito anche per la difesa da atti vandalici sul presupposto che si tratta di spazi aperti al pubblico.
Dal canto suo il Garante della privacy, nel giugno scorso, ha sollecitato Governo e Parlamento a emanare una chiara disciplina che regoli, con maggior precisione, la protezione dei dati personali in relazione all'installazione di impianti di videosorveglianza.
Gli interrogativi sono molti sia per i condòmini che per gli amministratori ed è incerta la maggioranza necessaria per la delibera assembleare: si può ritenere quantomeno che, trattandosi di un'innovazione, sia richiesta l'adesione della maggioranza dei partecipanti al condominio rappresentanti 2/3 dei millesimi.
Va in ogni caso rammentato che dev'essere sempre rispettato il criterio della proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, che dev'essere curata l'informativa con cartelli specifici per segnalare l'esistenza di videocamere e che dev'essere sempre assicurata la tutela del diritto dei singoli a muoversi senza essere controllati nel proprio domicilio e all'interno delle parti comuni (parcheggi, scale, androni etc).

Quesito
Si domanda se sia consentito al singolo condomino fissare sotto il balcone del condomino del piano superiore, senza che questi l’abbia autorizzato, tendaggi per il sole.
Parere
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte non è consentito applicare una tenda al celino o sottobalcone del poggiolo sovrastante senza il consenso del proprietario di questo, e ciò indipendentemente dalle caratteristiche della tenda. Fonte Confedilizia.

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