11 apr 2008

Quesiti del 11.04.08

Quesito
Si domanda se alla spesa per il rifacimento del vano scale debbano partecipare anche i proprietari dei negozi con accesso diretto dalla strada.

Parere
Secondo il chiaro disposto dell’art. 1124 del codice civile, "le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono".
Pertanto, salva diversa disposizione del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può derogare all’art. 1124 ora citato, alle spese di ricostruzione non partecipano i condòmini le cui proprietà non si servono in alcun modo delle scale, cioè i condòmini aventi unità immobiliari esterne verso strada o verso corte.
Per completezza, segnaliamo tuttavia che parte della giurisprudenza, sul punto, è di di-verso avviso, reputando addebitabili anche ai proprietari dei locali siti al piano terra con accesso dalla strada le spese per la sistemazione del vano scale.

Quesito
Si domanda se l'amministratore di condominio dimissionario sia obbligato a consegnare i documenti di competenza del condominio e a rendere il conto della sua gestione all’amministratore subentrante.

Parere
La risposta è positiva. L’amministratore, infatti, è tenuto, al momento in cui rassegna le dimissioni e al momento del passaggio di consegne, a rendere il conto della sua gestione e a consegnare i documenti di competenza del condominio.
In caso non adempia agli obblighi sopra indicati, l’amministratore subentrante può pro-cedere nei suoi confronti con un procedimento d’urgenza ex art. 700 del codice di pro-cedura civile anche in forza dell’art 1713 del codice civile, che in materia di mandato prevede l’obbligo del mandatario di rendere il conto del suo operato e di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.


Quesito
Si domanda quale maggioranza occorra per la conferma dell’amministratore uscente.

Parere
L’art. 1136, 4° comma, del codice civile stabilisce che le deliberazioni che concernono la nomina dell'amministratore e la sua revoca devono essere sempre prese con la dop-pia maggioranza prevista dal secondo comma del medesimo articolo: maggioranza de-gli intervenuti in assemblea (teste) e almeno la metà del valore dell’edificio (500 mille-simi). Ciò vale anche per la conferma dell'amministratore uscente (ex multis cfr. Cass. sent. 4269 del 4.5.’94).
Fonte Confedilizia.

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