La risposta è affermativa. Al riguardo la Cassazione, infatti, si è così testualmente espressa: “ In tema di condominio degli edifici, tutti i condòmini che non hanno votato in maniera conforme alla deliberazione assembleare sono legittimati ad impugnarla, siano stati presenti alla seduta ovvero assenti (l'unica differenza consistendo nel dies a quo per proporre l'opposizione, che decorre dalla data della deliberazione per i primi e dalla data della comunicazione per gli altri), ivi compresi, pertanto, gli astenuti” (sent. n. 6671 del 9.12.1988).
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