26 feb 2012

Cassazione 28/04/2010 n. 10204

Il compenso dell'amministratore comprende tutta l'attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali:
In tema di Condominio, l'attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministratore e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, deve ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve essere retribuita a parte.

4 feb 2012

Quesiti del 04 Febbraio 2012

Quesito
Un condomino ha fatto causa al condominio. Durante l'assemblea convocata dall'amministratore per costituirsi in udienza, tre condòmini si appellarono all'articolo 1132 del codice civile poiché non intendevano partecipare alla lite ed alle relative spese. Successivamente, la causa è stata persa dal condominio e l’amministratore ha ripartito l’entità del risarcimento e le spese della lite tra tutti i partecipanti (escluso chi ha promosso la lite), comprendendo anche chi si era estraniato ai sensi dell'art. 1132 citato. Si vorrebbe un parere in merito.
Parere
E' giusto escludere chi ha promosso la lite. Quanto invece a chi si è "estraniato", biso-gna rammentare che non è sufficiente che il dissenso rispetto alla lite venga manifestato in assemblea. E' necessario che il dissenziente comunichi, nelle forme di legge, entro trenta giorni all'amministratore la propria intenzione di dissociarsi dalle conseguenze della lite.

Quesito
Si vuole sapere se vi siano obblighi particolari riguardo la tenuta dei verbali di consiglio di condominio (il regolamento condominiale non ne fa riferimento) e se – in caso negativo – quali siano i comportamenti consigliati per la tenuta dei verbali in questione.
Parere
La legge non menziona neppure il consiglio dei condòmini e prevede solo il registro dei verbali delle assemblee. Bisogna quindi fare riferimento alle eventuali previsioni del regolamento di condominio. D'altro canto va rammentato che il consiglio è un organo meramente consultivo, che non adotta deliberazioni. Non si richiedono particolari formalità per le verbalizzazioni delle riunioni.

Quesito
In un edificio condominiale sono necessari lavori di risanamento della copertura e delle facciate per un importo di circa 80.000 €. Alcuni condòmini ritengono necessario che l’intero importo sia versato in un apposito conto corrente, prima della sottoscrizione del contratto di appalto e, comunque, prima dell’inizio dei lavori. Altri condòmini si oppongono e ritengono che i versamenti debbano essere eseguiti a seguito degli stati di avanzamento dei lavori, con pagamenti da effettuarsi sulla base di scadenze sta-bilite nel contratto. Si chiede un parere al riguardo.
Parere
È ormai prassi acquisita anticipare le quote spese per i lavori straordinari prima dell’inizio degli stessi con la precisazione che di regola tale previsione viene accompa-gnata da una delibera assembleare con la quale viene autorizzato l’amministratore ad eseguire i lavori solo quando tutte le quote saranno versate sul conto corrente.
Non si ravvisano quindi profili di illegittimità in merito alla predetta eventuale previsione.

5 giu 2011

12 mar 2011

Geom. Salvatore Fele Amministrazioni Immobiliari & Condominio 0784 189 0392 Viale Sardegna, 12, 08100 Nuoro http://m.google.it/u/m/dj5LSk

27 feb 2011

Geom. Salvatore Fele Amministrazioni Immobiliari & Condominio 0784 189 0392 Viale Sardegna, 12, 08100 Nuoro http://m.google.it/u/m/zFIpze

26 feb 2011

Quesiti del 26 Febbraio 2011

Quesito
Si domanda se sia obbligatorio per un condominio che non ha nessun dipendente, ma si avvale soltanto delle prestazioni di ditte individuali o di imprese, per i servizi ordinari (pulizia, manutenzione ascensore, riparazioni ordinarie ecc.) e, in casi eccezionali, per le manutenzioni straordinarie, incaricare un organismo di certificazione che rediga il documento di valutazione dei rischi (DVR) e il documento unico valutazione rischi per interferenze (DUVRI).
Parere
Il d.lgs. n. 81/08 (nella parte che disciplina sia il Documento di valutazione rischi sia il Documento unico di valutazione rischi da interferenze) non si applica al condominio che non ha dipendenti.

Quesito
Si domanda se la manutenzione dei frontalini dei balconi, parte integrante della facciata, competa o meno al condominio.
Parere
Secondo l’orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza, le spese per la manutenzione dei frontalini dei balconi competono al proprietario del poggiolo salvo che sussistano sul frontalino degli elementi decorativi che concorrano a determinare il decoro architettonico dell’edificio condominiale, in tal caso incombendo la spesa su tutti i condòmini.

Quesito
Si chiede un parere riguardo la ripartizione delle spese per la posa in opera di due porte REI, destinate a separare la scala condominiale dai corridoi di accesso alle can-tine. Si precisa che solo alcuni condòmini hanno la cantina e che non vi sono locali comuni nei corridoi cantine.
Parere
Poiché le porte in oggetto sono funzionalmente collegate al miglior uso di un bene comune solo da parte di alcuni condòmini, alla ripartizione delle spese devono partecipare solo questi ultimi.

12 feb 2011

Quesiti del 12 Febbraio 2011

Domanda:

1)abito al piano terra e ho un meraviglioso terrazzo che curo, al secondo piano si affaccia su tale terrazzo un condomino che usa mettere i vasi delle sue piante all'esterno della sua ringhiera, su appositi contenitori che lo stesso dice essere saldati. cio mi crea problemi sia per paura che mi possano cadere in testa sia per l'uso sconsiderato che il condomino fa di acqua, terra, che purtroppo non puo' fare altro che cadere in basso sporcando magari il terrazzo appena pulito

Risposta: Sentenza n. 2623/05, depositata il 21.6.2005, il giudice di pace di Salerno ha condannato la convenuta contumace E. C. S. a pagare all'attore M. C. la somma di euro 800, oltre agli accessori, a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti per stillicidio d'acqua nel locale a piano terra che conduceva in locazione per uso commerciale, conseguito all'allagamento del soprastante appartamento di proprietà della convenuta.

Considerazioni: Concludo scriva raccomandata AR al proprietario dei vasi riposti fuori balcone, e all’Amministratore che ne dovrà dare comunicazione a tutti, dove si invita la rimozione dei medesimi in maniera pacifica, per questioni di sicurezza. E che se un domani dovesse per disgrazia cadere il vaso, Lei richiederà il risarcimento danni alle cose danneggiate, mentre per danni fisici faccia presente che si va verso il penale. P.S. il buon senso insegna che i vasi devono essere riposti all’interno del balcone.

Domanda:

2) sul mio stesso pianerottolo,vi e' una porta che accede al lavatoio, quale e' l'esatto uso che si deve fare in questo locale, visto che spesso ci si lamenta del fatto che all'interno dello stesso, poggio in maniera garbata alcune sedie???????faccio presente che la stanza lavatoio e' immensa e cio' che poggio non da' assolutamente fastidio al passaggio, mentre altri condomini candidamente usano l'acqua di tale locale per lavare addirittura il capretto o altro....incredibile ma vero.

Risposta: l’Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunionePer quanto non è espressamente previsto da questo Capo si osservano le norme sulla comunione in generale” da qui passando per l’appunto sugli articoli della comunione mi viene in mente l’Art. 1102, che recita “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il Titolo del suo possesso”

Considerazioni: Come vede il codice civile prevede di dare la possibilità a tutti di servirsi della cosa comune, ora è chiaro che se il locale nasce come lavatoio, per quello dovrebbe essere usato, ma dalla sua domanda si evince che è molto grande, per cui se tutti i condomini come Lei hanno la possibilità di poter depositare delle sedie non si viola assolutamente nessun articolo di legge. Il punto finale e che cosa diventerebbe dopo il lavatoio se tutti dovessero usarlo come deposito.

Domanda:

3)come detto io abitando al piano terra ho provveduto a bunkerizzare a mie spese il mio appartamento contro eventuali furti o intrusioni, furti che sono avvenuti ai piani superiori.......ora l amministratore intende far perimetrare tutto il palazzo da un sofisticato sistema antifurto, che tutelerebbe solo ed esclusivamente tutti i condomini dal primo piano in su .....mentre noi (4) condomini che abitiamo al piano terra non godremmo di alcun beneficio.

Risposta: L’Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarieQualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.”

Art.1123 - Ripartizione delle spese –Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”

Considerazioni: Dunque se l’opera non serve hai 4 condomini del piano terra come recita l’art. 1123 non deve partecipare alla spesa in quanto non ne trae utilità. Se la spesa dell’antifurto è molto costosa in base all’art. 1121 i condomini che non vogliono partecipare all’innovazione possono estromettersi acconsentendo invece a chi vuole realizzare tale impianto di poterlo realizzare. Lasciando naturalmente la possibilità per coloro che non partecipano di poter giovarsi in qualsiasi momento alla innovazione contribuendo al pagamento sostenuto in precedenza dagli altri. Ricordo che è innovazione tutto ciò che nel condominio non esisteva, e il quorum per l’approvazione è molto alto i 2/3 del condominio totale e non dei partecipanti alla riunione (Art. 1120).

19 gen 2011

Sentenza Corte di Cassazione n. 15079 del 30 Giugno 2006

DISTACCO DALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RISCALDAMENTO - DIVIETO E AMMISSIBILITA'

Il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento deve ritenersi vietato ove incida negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico ed un aggravio di spese per i condomini che continuano a servirsi dell'impianto; e' consentito, invece, quando e' autorizzato da una norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimita' dei partecipi alla comunione ovvero anche quando venga fornita la prova che dal distacco non puo' derivare alcuno dei predetti inconvenienti.

15 gen 2011

Circolare 12/E del 19 febbraio 2008 Agenzia delle Entrate

Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulla differenza di detrazione del 36% o del 55% per le varie tipologie di lavori.
L’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha prorogato, per le annualità 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti le seguenti opere edili: - interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinati all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni; - interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 nel testo vigente al 31 dicembre 2010. Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1, comma 19, della citata legge n. 244 del 2007.
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