26 feb 2012

Cassazione 28/04/2010 n. 10204

Il compenso dell'amministratore comprende tutta l'attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali:
In tema di Condominio, l'attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministratore e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, deve ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve essere retribuita a parte.

4 feb 2012

Quesiti del 04 Febbraio 2012

Quesito
Un condomino ha fatto causa al condominio. Durante l'assemblea convocata dall'amministratore per costituirsi in udienza, tre condòmini si appellarono all'articolo 1132 del codice civile poiché non intendevano partecipare alla lite ed alle relative spese. Successivamente, la causa è stata persa dal condominio e l’amministratore ha ripartito l’entità del risarcimento e le spese della lite tra tutti i partecipanti (escluso chi ha promosso la lite), comprendendo anche chi si era estraniato ai sensi dell'art. 1132 citato. Si vorrebbe un parere in merito.
Parere
E' giusto escludere chi ha promosso la lite. Quanto invece a chi si è "estraniato", biso-gna rammentare che non è sufficiente che il dissenso rispetto alla lite venga manifestato in assemblea. E' necessario che il dissenziente comunichi, nelle forme di legge, entro trenta giorni all'amministratore la propria intenzione di dissociarsi dalle conseguenze della lite.

Quesito
Si vuole sapere se vi siano obblighi particolari riguardo la tenuta dei verbali di consiglio di condominio (il regolamento condominiale non ne fa riferimento) e se – in caso negativo – quali siano i comportamenti consigliati per la tenuta dei verbali in questione.
Parere
La legge non menziona neppure il consiglio dei condòmini e prevede solo il registro dei verbali delle assemblee. Bisogna quindi fare riferimento alle eventuali previsioni del regolamento di condominio. D'altro canto va rammentato che il consiglio è un organo meramente consultivo, che non adotta deliberazioni. Non si richiedono particolari formalità per le verbalizzazioni delle riunioni.

Quesito
In un edificio condominiale sono necessari lavori di risanamento della copertura e delle facciate per un importo di circa 80.000 €. Alcuni condòmini ritengono necessario che l’intero importo sia versato in un apposito conto corrente, prima della sottoscrizione del contratto di appalto e, comunque, prima dell’inizio dei lavori. Altri condòmini si oppongono e ritengono che i versamenti debbano essere eseguiti a seguito degli stati di avanzamento dei lavori, con pagamenti da effettuarsi sulla base di scadenze sta-bilite nel contratto. Si chiede un parere al riguardo.
Parere
È ormai prassi acquisita anticipare le quote spese per i lavori straordinari prima dell’inizio degli stessi con la precisazione che di regola tale previsione viene accompa-gnata da una delibera assembleare con la quale viene autorizzato l’amministratore ad eseguire i lavori solo quando tutte le quote saranno versate sul conto corrente.
Non si ravvisano quindi profili di illegittimità in merito alla predetta eventuale previsione.
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