13 mar 2010

Quesiti del 13.03.2010

Quesito
Un amministratore domanda come debba comportarsi nei confronti di un condomino che ha installato sulla facciata del palazzo due grossi motori di refrigerazione che ledono l’estetica del fabbricato e disturbano il tranquillo abitare degli altri condòmini.
Parere
L'amministratore ha il dovere di compiere gli atti conservativi dei diritti sulle parti comuni.
Nell'ambito di tale attribuzione rientra anche l'esperimento delle azioni giudiziali nei confronti di chi ponga in essere atti pregiudizievoli per le parti comuni.
Pur trattandosi di un potere-dovere che incombe sull'amministratore anche indipendentemente da una delibera assembleare, è opportuno convocare l’assemblea ponendo all'ordine del giorno l'adozione delle iniziative giudiziali idonee a conseguire la rimessione in pristino delle parti comuni, previa eliminazione delle opere poste in essere dal condomino lesive degli interessi del condominio.

Quesito
Un amministratore domanda se per le comunicazioni inviate ai condòmini deve necessariamente far ricorso alla raccomandata a.r.
Parere
In linea generale va rammentato che la legge non richiede particolari forme per l'invio della corrispondenza condominiale, neppure per la convocazione dell'assemblea né per l'inoltro dei verbali assembleari.
L'utilizzazione di particolari modalità d'invio è tuttavia preferibile ai fini probatori per tutti quegli atti dei quali il condominio può trovarsi nella necessità di provare l'avvenuta e tempestiva comunicazione, onde evitare la soccombenza in eventuali procedure d'impugnazione della relativa delibera ex art. 1137 del codice civile per non avere assolto all'onere della prova.
A tal fine soccorrono la raccomandata A.R. il telegramma, la cd. raccomandata a mani o mezzi equipollenti.

Quesito
Una terrazza ad uso esclusivo, che funge da copertura agli ingressi di alcune unità immobiliari, necessita di alcuni lavori di sistemazione. Si domanda come debba essere ripartita la relativa spesa.
Parere
In assenza di altri elementi di giudizio deve trovare applicazione l'art. 1126 del codice civile, con conseguente ripartizione della spesa: 1/3 a carico dei titolari esclusivi del calpestio e 2/3 a carico di coloro i quali sono coperti dalla terrazza de qua.
Powered By Blogger

Google

Ricerca personalizzata