16 ago 2009

Nessun DUVRI & DVR

Contrariamente a quanto riportato da alcuni giornali, vi segnalo che il condominio (datore di lavoro) hasolo l'obbligo di informare e formare i propri dipendenti e di dotargli degli idonei dispositivi di protezione individuali (DPI), non dovendo invece procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e alla redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Il condominio senza dipendenti, infine, non ha obblighi in materia di sicurezza sul lavoro salvo quelli previsti in tema di cantieri temporanei o mobili.

Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 26336 del 31 ottobre 2008

Non è illegittimo il rifiuto dell'amministratore di inserire nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da singoli condomini:

In tema di poteri dei condomini con riguardo all'assemblea condominiale, non vi è alcuna disposizione di legge che obblighi l'amministratore ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti proposti da singoli condomini;
poiché il codice civile prevede, all'art. 66 disp. att., che due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, possono chiedere all'amministratore la convocazione di una assemblea straordinaria, ovvero possono provvedervi direttamente in caso di mancato adempimento alla richiesta, deve ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all'amministratore di inserire argomenti all'ordine del giorno di una assemblea già convocata.
Al di fuori di dette condizioni, non sussiste un diritto del singolo condomino ad imporre la trattazione di questioni in sede assembleare, ferma restando la tutela giurisdizionale del condomino nelle ipotesi di disfunzioni dell'organo amministrativo o decisionale del condominio". Fonte Confedilizia.

Cassazione Civile, Sezione II, 28 agosto 2008 n 21774

Nuda Proprietà non ha obblighi nel pagare il condominio:
Quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto del diritto di usufrutto, l'atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile erga omnes e quindi anche al condominio, il quale è tenuto ad osservare le norme dettate dagli artt. 1004 e 1005 cod. civ., in ordine alla ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario, tenuto conto che - in relazione al pagamento degli oneri condominiali che costituiscono un'obbligazione propter rem, quindi tipica - la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa; pertanto, poiché anche le spese dovute dall'usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem, non è consentito all'assemblea interferire sulla imputazione e sulla ripartizione dei contributi stabiliti dalla legge in ragione della loro natura, non rientrando nei suoi poteri introdurre deroghe che verrebbero a incidere su diritti individuali. Fonte Confedilizia.
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